Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 31/07/1934

-Cassa mobile-serbatoio E' consentito altresì l'uso di serbatoi mobili, aventi capacità non superiore a 2.000 litri di forma cilindrica, molto leggeri (alluminio puro, leghe leggere di alluminio, sottile lamiera di acciaio inossidabile), protetti da una robusta cassa mobile (container), di acciaio, di forma prismatica (preferibilmente esagonale), munita di strutture di rinforzo, e anche di cingoli che ne permettono il rotolamento a mano. L'insieme delle due parti ha lo scopo di facilitare e rendere più sicuro il trasporto sopra qualsiasi veicolo (ferroviario, automobilistico, ecc.), nonchè l'accatastamento nei depositi, e di dispensare dai travasi e dai trasbordi intermedi fra la località d'origine del liquido e quella di consumo. Rivendite

84. - Rivendite nell'abitato Le rivendite nell'abitato possono essere situate anche in locali contigui, attigui sottostanti a fabbricati di abitazione, o ad uso magazzino di sostanze non pericolose (sotterranei o semisotterranei esclusi), e, possibilmente non devono avere comunicazione con scale di abitazione, ad evitare che in caso d'incendio, venga intercettata la via di uscita dalle abitazioni medesime. In caso diverso, la comunicazione con le scale deve essere prontamente chiudibile mediante porta resistente. Nel locale di distribuzione al pubblico, i recipienti destinati a contenere liquidi della categoria A (etere solforico, benzolo, benzina e simili) - quando non trattisi di distribuire recipienti portatili completi, chiusi con le modalità ammesse per i trasporti ferroviari - debbono rispondere ai seguenti requisiti:

-In generale. Essere costruiti con robusto lamierino metallico efficacemente protetto, all'interno ed all'esterno, mediante deposito di zinco, cadmio, cadmio-zinco, stagno, piombo, ecc. (a seconda del liquido da contenere), con robuste giunzioni eseguite a regola d'arte. Qualora il recipiente fosse costruito con lamierino di ferro, lo spessore del lamierino stesso non deve essere inferiore a mm 1,5 per il mantello ed il coperchio e a mm 1,8 per il fondo. Se invece, per la costruzione di detti recipienti, vengono usati altri metalli o leghe leggere od ultraleggere, si deve tener conto delle loro caratteristiche chimico-fisiche per calcolare gli spessori delle lastre e degli eventuali rivestimenti contro gli effetti della corrosione. Tali rivestimenti debbono essere eseguiti dopo l'avvenuta giunzione del fondo o del coperchio col mantello, e la loro resistenza non dovrà risultare inferiore a quella che si ottiene mediante il processo d'immersione in bagno fuso. I recipienti in parola, abbiano o non un rivestimento antitermico, deb- bono resistere a elevazioni di temperatura provocate da momentanee fiammate nelle vicinanze, e si deve evitare che nel fondo si accumulino sostanze impure causa di lenta corrosione. Tali sostanze debbono essere eliminate, ove occorra, prima di procedere all'operazione di riempimento con sistema meccanico preferibilmente automatico, e debbono essere distrutte lontano dell'ambiente. Il coperchio dev'essere provvisto di una valvola di sicurezza, funzionante a pressione, munita di tagliafiamma. Il riempimento dei recipienti non deve essere totale, ma si deve realizzare una camera d'aria di oltre 1/20 della capacità del recipiente, mediante dispositivo che eviti il traboccamento del liquido all'esterno. Il sistema di spillatura per gravità si deve effettuare con due valvole applicate, indipendentemente l'una dall'altra: una di sicurezza, con sede conica e l'altra di spillatura o di manovra, a chiusura automatica, con becco a collo d'oca. Sotto questo becco deve essere disposto un raccoglitore delle eventuali gocciolature, spostabile mediante molla. La valvola di sicurezza deve rimanere nella sua sede e deve impedire la fuoriuscita di liquido qualora, per cause accidentali, venisse asportata la valvola di spillatura. Le eventuali guarnizioni interne delle valvole di spillatura e tutte le altre per le diverse chiusure del recipiente, devono essere costruite con sostanze incombustibili, incorrodibili, non fusibili a temperature relativamente basse, non facilmente deformabili con l'uso.

-In particolare.

a) Recipienti per liquidi della categoria A L'operazione di riempimento deve compiersi sempre a circuito chiuso, con un tubo che si prolunghi nell'interno del recipiente per evitare la caduta violenta del liquido. Ogni recipiente deve essere dotato del proprio dispositivo a circuito chiuso. Durante l'operazione di riempimento, la valvola di sicurezza del sistema di erogazione, deve essere chiusa. Il sistema di riempimento non deve funzionare se detta valvola di sicurezza non sia chiusa. L'entrata dell'aria durante la spillatura deve aver luogo mediante un dispositivo che assicuri una pronta saturazione della medesima. L'estremità esterna di tale dispositivo deve essere munita di valvola, funzionante soltanto ad aspirazione, e di tagliafiamma.

b) Recipienti per liquidi della categoria B Un foro nel coperchio, con tappo a vite, a tenuta ermetica e tagliafiamma deve permettere il riempimento del recipiente con bidoni, a mezzo di dispositivo con un tubo che si prolunghi anche nell'interno del recipiente, ad evitare la caduta violenta del liquido. Ogni recipiente deve essere dotato del proprio dispositivo necessario per il riempimento. E' escluso l'uso dell'imbuto per tale operazione. Sul coperchio, o sul tappo del recipiente, deve essere collocata una valvola, munita di tagliafiamma, funzionante in aspirazione per agevolare la spillatura del liquido. I recipienti speciali per liquidi della categoria A come quelli per liquidi della categoria B, oltre alla placca fissa contenente

a) nome e indirizzo della ditta costruttrice

b) data dell'avvenuto riconoscimento ministeriale

c) numero di matricola ed anno di fabbricazione

d) avvertenze sull'uso e necessarie precauzioni, penalità, ecc., debbono portare una scritta a caratteri grandi, indicante la qualità del liquido che dovrà esservi contenuto. Non è escluso che si possano raggiungere, tanto per la categoria A, quanto per la B, condizioni soddisfacenti anche con altri sistemi di recipienti, come giudicherà, caso per caso la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. Per l'acqua ragia artificiale o "white spirit" (proveniente da distillazione di oli minerali e avente punto di infiammazione di circa 28°), e, in analogia, per l'acqua ragia naturale (che ha punto di infiammabilità 32°-40°), si userà lo stesso recipiente indicato per i liquidi della categoria B. Lo stesso dicasi per l'alcool metilico e per i liquidi contenenti più del 65 per cento, in volume, di alcool etilico anidro, quando nello stesso locale trovansi in vendita altri liquidi infiammabili, o anche sol- tanto sostanze infiammabili solide. I recipienti per i liquidi della categoria C sono quelli in uso, esclusi però quelli di legno. La capacità utile dei recipienti speciali non può essere superiore a litri 50 per l'etere solforico e per il benzolo, a litri 75 per la benzina e a litri 125 per il petrolio e per le altre sostanze ad esso assimilate. I quantitativi massimi di oli minerali che possono tenersi nelle rivendite entro l'abitato sono: litri 75 di benzina: litri 125 di petrolio e 200 chili di oli combustibili e lubrificanti complessivamente. I quantitativi massimi suddetti, riferentesi a benzina e petrolio, possono anche essere ripartiti tra recipienti speciali come quelli sopra descritti, e recipienti trasportabili di capacità non superiore a 20 litri, di cui al precedente n. 83. Nel caso che il liquido contenuto in questi recipienti trasportabili dovesse essere travasato nel recipiente speciale, la relativa operazione deve effettuarsi, per ciascun liquido, nei modi dianzi specificati. I fusti e i bidoni che servono per il riempimento del recipiente, devo no, dopo l'operazione, benchè vuoti, essere chiusi in modo perfetto col proprio tappo a vite, come se fossero pieni, e devono essere collocati in luogo o ambiente dove non abbia accesso il pubblico (esclusi i sottoscala). Qualora i recipienti speciali per liquidi delle categorie A e B non siano dotati di appositi apparecchi per la erogazione misurata dei liquidi, gli occorrenti recipienti di misura, devono, dopo l'uso, essere risposti presso il recipiente speciale, completamente vuoti, riversando il liquido, eventualmente residuato, nel recipiente stesso mediante apposito dispositivo oppure in un altro recipiente, a ciò destinato, munito di tappo a chiusura ermetica. Dentro ogni locale dove si effettua la distribuzione dei liquidi di cui sopra, è obbligatoria tenere una riserva di sabbia fine ed umida, di almeno 10 chilogrammi, e un estintore da 5 litri, efficiente per liquidi infiammabili. All'esterno della rivendita deve essere esposto, in modo ben visibile, un cartello con la scritta: "Rivendita di liquidi infiammabili". Il rivenditore di benzina e petrolio, se si tratta di recipiente di vetro presentato dal consumatore, deve applicare sul medesimo (qualora già non esista) un'etichetta, con la scritta: "Infiammabile". Nei locali di rivendita, ma soprattutto negli annessi locali di deposito delle sostanze infiammabili, ed ovunque (anche all'aperto) si eseguiscono travasi di tali liquidi, devono osservarsi scrupolosamente le prescrizioni di non fumare, di non accendere fiamme libere; si deve aereare e ventilare perchè non ristagnino vapori infiammabili, i quali possono formare, con l'aria, miscele esplosive.

- Rivendite fuori dell'abitato Se la rivendita è in locale completamente isolato da tutti i lati e non ha superiormente alcun ambiente adibito ad abitazione, i quantitativi di liquidi delle categorie A, B e C, possono essere raddoppiati rispetto a quelli consentiti per le rivendite entro l'abitato, e non occorre osservare speciali norme per la distribuzione. Sabbia ed estintori devono però essere raddoppiati rispetto ai quantitativi prescritti per le rivendite nell'abitato. Se tutti i quantitativi concessi per le categorie A, B e C sono contenuti nei recipienti di trasporto, (fusti, bidoni, ecc.) e sono immagazzinati nel medesimo locale di distribuzione, oltre la porta d'accesso, deve esisterne una seconda, opposta o laterale di sicurezza. Entrambe devono avere la soglia rialzata di almeno 20 centimetri ri- spetto al pavimento. Qualora la rivendita di che trattasi non sia isolata e sia situata sotto ambienti adibiti ad abitazione, i quantitativi di liquidi delle tre categorie anzidette, non devono essere superiori a quelli concessi per le rivendite nell'abitato e debbono essere perciò impiegati i recipienti speciali sopra descritti e gli stessi mezzi antincendio. Piccole rivendite (Fuori dell'abitato, o nei centri rurali)

85. Possibilmente non devono avere comunicazione con scale di abitazione E' opportuno che i recipienti che contengono la benzina e il petrolio siano tenuti in cortile, entro una nicchia, od armadio, chiusi a chiave. In caso contrario, devono essere riposti nel locale di vendita, in luogo appartato ed abbastanza illuminato. Non si fa obbligo di recipienti speciali, ma debbono scrupolosamente osservarsi le abituali cautele. Così: non si devono lasciare recipienti aperti, neppure quando sono vuoti (specialmente i bidoni ex-benzina); i misurini di capacità devono essere sempre vuoti, dopo l'uso; i recipienti vuoti non si devono conservare nei sottoscala o dove ha accesso il pubblico; i locali chiusi debbono essere aereati sovente, per non lasciare ristagnare gas infiammabili; e simili. Nel luogo di deposito dei recipienti, deve essere esposto visibilmente il cartello : "Vietato avvicinarsi con fiamme libere, sigari accessi e simili". Nel locale di vendita deve essere tenuto un estintore per liquidi infiammabili, o almeno una riserva di 10 chilogrammi di sabbia fine, in apposito recipiente a portata di mano. Sui recipienti di vetro nei quali può essere consegnata la benzina od il petrolio, deve essere applicata un'etichetta con la scritta "Infiammabile", a cura del rivenditore. I quantitativi di benzina, petrolio ed oli combustibili e lubrificanti che possono tenersi nelle piccole rivendite fuori dell'abitato o nei centri rurali, sono quelli indicati nella tabella del n. 14 (aggiunto dall'art. 1, D.M. 2 maggio 1937). Agli effetti delle presenti norme per centro rurale deve intendersi il complesso di case costituenti un piccolo centro abitato quale il capoluogo della frazione rurale, della borgata di campagna e simili (aggiunto dal- l'art. 1, D.M. 2 maggio 1937). Sostanze varie derivate dagli oli minerali

 

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